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Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 02 Set 2021, at 15:00
FAQ_PORTFOLIO | application/pdf | 2021-09-02 15:00:37+02 | Chiara Paravan | 285433 |
Created by Angelo Belluzzo, last modified by Chiara Paravan 14 Lug 2021, at 09:11
SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO
Created by Angelo Belluzzo, last modified by Chiara Paravan 14 Lug 2021, at 09:11
ALLEGATO1-2021 | application/msword | 2021-07-14 09:11:30+02 | Chiara Paravan | 88995 |
FAC-SIMILE DOMANDA
Created by Angelo Belluzzo, last modified by Chiara Paravan 14 Lug 2021, at 09:10
AVVISO
Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 22 Giu 2021, at 12:16
tracciato | application/pdf | 2021-06-22 12:16:49+02 | Chiara Paravan | 253652 |
Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 26 Feb 2021, at 09:35
RESTITUZIONE_BOLLINI | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 2021-02-26 09:35:21+01 | Chiara Paravan | 14014 |
Created by Chiara Paravan, last modified by Chiara Paravan 23 Feb 2021, at 15:24
Ai sensi dell'art. 31 dello STATUTO, aggiornato con delibera del Consiglio Provinciale di Udine n. 17/2011, gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.
Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) nei casi previsti dalla legge. Lo schema di bilancio di esercizio deve essere trasmesso ai soci entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio d'esercizio al 31/12/2012 è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale di Udine n. 22/2013.
Documenti:
Delibera del Consiglio Provinciale 22/2013 ; Bilancio UCIT al 31.12.2012 ; Relazione illustrativa delle attività 2012
Il Bilancio d'esercizio al 31/12/2011è stato approvato con delibera dei Consiglio Provinciale di Udine n. 25/2012.
Documenti:
Delibera del Consiglio Provinciale 25/2012 ; Bilancio UCIT al 31.12.2011 ; Relazione illustrativa delle attività 2011
Il Bilancio d'esercizio al 31/12/2010 è stato approvato con delibera dei Consiglio Provinciale di Udine n. 18/2011.
Documenti:
Delibera del Consiglio Provinciale 18/2011 ; Allegati alla delibera n. 18/2011
Created by Claudio Pasolini, last modified by Chiara Paravan 19 Gen 2021, at 10:50
Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria - delibera della Giunta Regionale FVG n. 2018 del 30 dicembre 2020
Art.3 - Definizioni
r. «responsabile dell’impianto termico»: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
s. «proprietario dell’impianto termico»: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente atto sono da intendersi riferiti agli amministratori;
t. «occupante»; chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
u. «terzo responsabile dell’impianto termico»: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
Art. 10 - Responsabile impianto
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell’art. 6 del D.P.R. n.74/2013.
2. Il cambio di responsabilità deve essere comunicato a U.C.I.T. s.r.l. dal nuovo Responsabile entro 30 giorni lavorativi:
- a. compilando ed inviando il modello A se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante oppure compilando ed inviando il modello B in caso di cambio di amministratore di condominio,
- b. tramite registrazione al CRIT-FVG a cura di un operatore accreditato.
3. Se il cambio riguarda il Terzo responsabile, la comunicazione viene fornita compilando l’apposita scheda nel CRIT-FVG che dev’essere sottoscritta e trasmessa ad U.C.I.T. s.r.l.:
- a) la nomina di un terzo responsabile deve essere comunicata a U.C.I.T. s.r.l. entro 10 giorni lavorativi.
- b) la revoca, la rinuncia o la decadenza dell’incarico di terzo responsabile di cui all’art. 6 comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. n. 74/2013 devono essere comunicate a U.C.I.T. s.r.l. entro 2 giorni lavorativi.
4. Conformemente a quanto disposto dall’art. 6, comma 6 del DPR 74/2013, il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.
5. Il proprietario è tenuto a consegnare all’occupante, o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile, il libretto di impianto debitamente compilato, con l’evidenza delle verifiche di efficienza energetica effettuate e la regolare corresponsione dei contributi di cui al successivo art.17.
6. L’occupante a qualsivoglia titolo è responsabile con effetto retroattivo della regolare conduzione, manutenzione e controllo, comprese le verifiche di efficienza energetica e la corresponsione dei contributi ai sensi del presente atto, fino al momento in cui cessa di occupare l’immobile e riconsegna la documentazione relativa all’impianto al proprietario o al nuovo proprietario in caso di alienazione dell’immobile.
7. Il Responsabile dell’impianto è tenuto a comunicare tutti i dati necessari al Manutentore per la corretta registrazione sul CRIT-FVG della documentazione e, in particolare, il codice fiscale sia del proprietario sia dell’occupante, se diverso dal proprietario, sia dell’eventuale Terzo responsabile e i dati catastali dell’immobile, necessari per il coordinamento tra il CRITFVG e il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica.
8. Gli impianti i cui RCEE trasmessi non riportino tutti i dati richiesti possono essere oggetto di ispezione ai sensi dell’art. 18 prioritariamente rispetto a quelli per cui i dati sono correttamente riportati, in quanto parificati, ai fini della programmazione dell’ispezione, agli impianti di cui all’art. 18, comma 3, lettera a).
Aggiornato il 04/01/2021
Il responsabile dell'impianto termico ai sensi del DPR 412/1993
Questi sono i responsabili dell'impianto termico per tipologia di impianto:
PERSONA
|
TIPOLOGIA IMPIANTO (TIPO DI IMMOBILE)
|
AMMINISTRATORE
o equivalente per gli enti pubblici
|
Inpianti centralizzati
(condomini, scuole, ospedali, caserme, ecc.)
|
PROPRIETARIO
o comproprietario
|
Impianti centralizzati
(fabbricati non provvisti di amministratore)
|
CHI OCCUPA L'ALLOGGIO
(proprietario, inquilino, comodatario, usufruttuario)
|
Impianti individuali
(appartamento, ufficio, negozio, laboratorio., ristorante, ecc.)
|
IL TERZO RESPONSABILE * |
Impianti individuali e centralizzati, se delegato ** |
* CHI E' IL TERZO RESPONSABILE? La legge prevede di delegare in forma scritta la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione ad altro soggetto, il terzo responsabile che deve essere una Ditta abilitata ai sensi della Legge n. 46 del 1990, o deve possedere ulteriori qualificazioni se si tratta di impianti superiori ai 350 kW.
** Per gli impianti individuali, l'occupante dell'alloggio o dell'unità immobiliare rimane comunque responsabile della temperatura interna all'alloggio e dei periodi di accensione dell'impianto, anche se decide di affiadre le altre responsabilità ad un terzo responsabile.
Created by Claudio Pasolini, last modified by Chiara Paravan 18 Gen 2021, at 15:59
Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria - delibera della Giunta Regionale FVG n. 2018 del 30 dicembre 2020
Art. 3 (Definizioni)
1. Ai fini del presente atto, si adottano le definizioni di seguito riportate:
a. «impianto termico»: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
b. «impianto termico centralizzato»: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari;
c. «impianto termico individuale»: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;
d. «impianto termico disattivato»: un impianto termico o generatore di calore privo di parti essenziali (a titolo d’esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare oppure impianto termico o generatore non collegati ad una fonte di energia;
e. «impianto termico di nuova installazione»: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo;
f. «sistema o impianto di climatizzazione invernale» o «impianto di riscaldamento»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;
g. «sistema di climatizzazione estiva» o «impianto di condizionamento d'aria»: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata;
h. «generatore di calore»: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
3) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
4) la trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
i. «generatore principale»: il generatore con potenza termica nominale al focolare più elevata o, nel caso di generatori di diversa tipologia, quello funzionante a combustibile fossile;
j. «sottosistema di generazione»: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all’aria dell’ambiente interno climatizzato o all’acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
1) prodotto dalla combustione;
2) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l’energia solare, etc.);
3) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
4) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
k. «potenza termica utile di un generatore di calore»: la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW;
l. «potenza termica utile nominale»: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
m. «combustione»: processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
n. «caminetto aperto»: focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa;
o. «caminetto chiuso»: focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa;
p. «Catasto Regionale degli Impianti Termici»: catasto informatico regionale degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici (CRIT-FVG) al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competente per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato all’adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore e necessario per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti regionali ai fini del contenimento dei consumi energetici, così come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing;
q. «unità immobiliare»: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
r. «responsabile dell’impianto termico»: l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
s. «proprietario dell’impianto termico»: il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente atto sono da intendersi riferiti agli amministratori;
t. «occupante»; chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;
u. «terzo responsabile dell’impianto termico»: l’impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
v. «conduttore di impianto termico»: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
w. «conduzione di impianto termico»: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto;
x. «controllo»: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
y. «esercizio»: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente, le attività relative all’impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d’impianto;
z. «manutenzione»: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell’impianto entro i limiti prescritti;
aa. «manutenzione ordinaria dell’impianto termico»: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
bb. «manutenzione straordinaria dell’impianto termico»: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
cc. «ristrutturazione di un impianto termico»: un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
dd. «sostituzione di un generatore di calore»: la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
ee. «soggetto abilitato»: personale tecnico o amministrativo, preposto ad operare nel Catasto impianti termici per conto di una ditta accreditata, con proprie credenziali;
ff. «soggetto incaricato»: operatore addetto al controllo, alla manutenzione e alla verifica dell’efficienza energetica dell’impianto termico incaricato dal Responsabile dal Responsabile impianto o il Terzo responsabile; ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 nonché, per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, personale e ditte manutentrici certificati anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43;
gg. «accertamento»: l’insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
hh. «ispezioni sugli impianti termici»: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;
ii. «locale tecnico»: ambiente utilizzato per l’allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell’impianto o al soggetto delegato;
jj. «rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore»: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
kk. «rendimento termico utile di un generatore di calore»: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
ll. «collaudo di un impianto termico»: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e della prova di tenuta dell’impianto, laddove previsti;
mm. «Codice Targa impianto»: codice numerico o alfanumerico che identifica la potenza termica complessiva installata nell’edificio;
nn. «Codice impianto»: codice numerico o alfanumerico che identifica le diverse tipologie di apparecchi installati nell’edificio, classificandoli per tipologia di fonte energetica che li alimenta (combustibile fossile, fonte rinnovabile, biomassa) e per potenza nominale;
oo. «Rapporto di controllo»: il Rapporto di controllo di efficienza energetica, di seguito RCEE, redatto dall’operatore al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica di un impianto termico nel quale sono riportati gli esiti dello stesso come prescritto dall’art. 8 del DPR 74/2013. Può essere utilizzato anche come rapporto di controllo tecnico unitamente o in sostituzione dei modelli previsti dalle norme UNI, da compilarsi al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del DPR n. 74/2013;
pp. «Rapporto d’ispezione»: è il documento che l’ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto, nel quale sono riportate tutte le informazioni sugli esiti dell’ispezione;
qq. «distinta di riepilogo»: documento di riepilogo dei Rapporti di controllo di efficienza energetica registrati a catasto dal manutentore, è generabile dal sistema gestionale.
Aggiornato il 04/01/2021
Created by Claudio Pasolini, last modified by Chiara Paravan 18 Gen 2021, at 15:18
PRINCIPALI PERIODICITA' PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
1- PERIODICITA' PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO
2- PERIODICITA' E TARIFFE PER LA TRASMISSIONE ALL'UCIT DEL RCEE PER IL TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA REGIONALE COMPRESI I COMUNI DI PORDENONE, TRIESTE E UDINE DAL 01/01/2021*
3- PERIODICITA' E TARIFFE PER LA TRASMISSIONE ALL'UCIT DEL RCEE PER IL COMUNE DI UDINE* FINO AL 31/12/2020
1- PERIODICITA' PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO
Periodicità ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74:
Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa
vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili nè reperibili le istruzioni del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemidi regolazione della temperatura centrale e locale nei localiclimatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia e' trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.
TABELLA RIEPILOGATIVA
POTENZA NOMINALE UTILE
|
COMBUSTIBILE
|
GENERATORE |
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ART. 8 DPR 74)
|
MODELLO* |
PERIODICITA' DI TRASMISSIONE ALL'ENTE *
|
10 kW < Pu < 100 kW
|
GAS |
FIAMMA |
Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74 Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3
|
RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1)
|
Pn < 35 kW: 4 anni Pn>= 35 kW: 2 anni
|
Pu >= 100 kW
|
GAS |
FIAMMA |
annuale come da norma UNI 8364-3
|
RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1) |
2 anni
|
10 kW < Pu < 100 kW |
LIQUIDO O SOLIDO
|
FIAMMA |
Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74 Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3 |
RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1) |
Pn < 35 kW: 2 anni Pn >= 35 kW : 1 o 2 anni a seconda dell'Ente di riferimento
|
Pu >= 100 kW |
LIQUIDO O SOLIDO
|
FIAMMA |
annuale come da norma UNI 8364-3 |
RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1) |
1 anno
|
2- PERIODICITA' E TARIFFE PER LA TRASMISSIONE ALL'UCIT DEL RCEE PER IL TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA REGIONALE*
Dal 1° gennaio 2021 ricadono nella competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i comuni della Regione, con popolazione inferiore o superiore ai 40.000 abitanti e quindi anche le città di Pordenone, Trieste e Udine.
Dal 1° gennaio 2021 la modalità di invio all'ente del RCEE sono le stesse per tutti i territori, che accedono al catasto degli impianti termici tramite il portale www.ucit.fvg.it.
L'RCEE deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, da parte della ditta manutentrice, accreditata al portale, e contestualmente deve essere corrisposto il contributo, secondo gli importi e le tempistiche previsti dalla DGR FVG 799/2018.
La ditta manutentrice versa il contributo per conto dell'utente tramite l'utilizzo del portafoglio digitale, secondo la seguente tabella:
POTENZA DEL GENERATORE
|
COMBUSTIBILE
|
PERIODICITÀ
|
IMPORTO
|
Generatori di calore inferiori a 35 kW
|
GASSOSO
|
48 MESI
|
€ 13
|
Generatori di calore da 35 a 350 kW
|
24 MESI
|
€ 40
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
24 MESI
|
€ 55
|
Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo
|
24 MESI
|
€ 25
|
Generatori di calore inferiori a 35 kW
|
LIQUIDO O SOLIDO
|
24 MESI
|
€ 13
|
Generatori di calore da 35 a 350 kW
|
12 MESI
|
€ 40
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
12 MESI
|
€ 55
|
Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo
|
12 MESI
|
€ 25
|
POTENZA E TIPOLOGIA DEL GENERATORE
|
PERIODICITÀ
|
IMPORTO
|
Teleriscaldamento: sottostazione con potenza inferiore a 35 kW
|
48 MESI
|
€ 13
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Teleriscaldamento: sottostazione con potenza superiore a 35 kW
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48 MESI
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€ 110
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Microcogenerazione
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24 MESI
|
€ 55
|
Gli importi così corrisposti sono esclusi dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972. Per dimostrare l'avvenuto pagamento l'utente finale potrà esibire la fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla ditta manutentrice, e controllare attraverso la funzione "Visualizza impianti cittadino" l'avvenuta registrazione. Sull'RCEE cartaceo può essere apposta la dicitura "BOLLINO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE".
Per gli impianti di climatizzazione estiva la delibera della giunta regionale non ha previsto contribuzione, ma permangono gli obblighi di trasmissione del RCEE Tipo2 previsti dal DPR 74/2013, allegato A.
Solamente fino al 30/06/2021, e limitatamente al territorio del comune di Pordenone, non è prevista contribuzione per la registrazione degli RCEE tipo1.
TARIFFE PER LE VISITE ISPETTIVE
Costo Visita Ispettiva – territorio di competenza della Regione FVG
|
POTENZA DEL GENERATORE
|
TIPOLOGIA
|
IMPORTO
|
Generatori di calore inferiori a 35 kW
|
PRIMA VISITA
|
€ 120
|
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 180
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 250
|
Generatori di calore inferiori a 35 kW
|
SECONDA VISITA Impianti soggetti a
nuova ispezione
perché rilevate criticità
alla prima visita
|
€ 156
|
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 234
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 325
|
Generatori di calore inferiori a 35 kW
|
SECONDA VISITA Utente assente alla
prima visita di
controllo
|
€ 180
|
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 270
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 375
|
Generatori di calore inferiori a 35 kW
|
SECONDA VISITA Utente che rifiuta la
visita di controllo
(utente reticente)
|
€ 180
|
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 270
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 375
|
3- PERIODICITA' E TARIFFE PER LA TRASMISSIONE ALL'UCIT DEL RCEE PER IL COMUNE DI UDINE* FINO AL 31/12/2020
Anche a seguito dell'entrata in vigore della DGR 799/2018, ovvero dopo il 1° maggio 2018 e fino al 31 dicembre 2020 sul territorio del Comune di Udine periodicità e tariffe sono diversificate, con l'invio all'Ucit del RCEE da parte del manutentore, con l'applicazione del bollino secondo le tariffe seguenti (per chiarezza si ricorda che tale sistema era valido fino al 30.04.2018 per tutti i comuni delle Province di Udine e Gorizia) :
* APPLICAZIONE DEI BOLLINI E TRASMISSIONE RCEE1 ALL'ENTE
Pn < 35 kW (tutti i tipi di combutibile)
|
Pn < 35 kW (combustibile liquido o solido)
|
35 kW <= Pn < 100 kW (combustibile metano o GPL)
|
35 kW <= Pn < 100 kW (combustibile liquido o solido)
|
Pn > = 100 kW (combustibile metano o GPL)
|
Pn >= 100 kW (combustibile liquido o solido)
|
RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 4 anni con BOLLINO G
|
RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni. Il BOLLINO G si applica solo allo scadere del quadriennio
|
RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni con BOLLINO F1 (o bollino E per generatori successivi al primo nelle centrali termiche)
|
RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni con BOLLINO F1 (o bollino E per generatori successivi al primo nelle centrali termiche) |
RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni con BOLLINO F1 o F2 (a seconda della potenza del generatore) o E (per generatori successivi al primo nelle centrali termiche) |
RCEE1 da trasmettere ogni anno. Il BOLLINO F1 o F2 (a seconda della potenza del generatore) o E (per generatori successivi al primo nelle centrali termiche) si trasmette solo allo scadere del biennio
|
Pu = POTENZA NOMINALE UTILE Pn = POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE
BOLLINI: POTENZE E TARIFFE
La contribuzione all'ente rimane invariata:
BOLLINO G
|
Pn < 35 kW
|
13,10 €
|
BOLLINO F1
|
35 <= Pn < 350 kW
|
41,33 €
|
BOLLINO F2
|
Pn >= 350 kW |
55,45 €
|
BOLLINO E
|
generatori successivi al primo nelle centrali termiche (in abbinamento al Bollino F1 o F2)
|
26,22 €
|
Pn = POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE
TARIFFE PER LE VISITE ISPETTIVE
Costo Visita Ispettiva – territorio di competenza del Comune di UDINE
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POTENZA DEL GENERATORE
|
TIPOLOGIA
|
IMPORTO
|
Generatori di calore inferiori a 35 kW
|
PRIMA VISITA
|
€ 67,55
|
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 130,06
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 194,59
|
Generatori di calore inferiori a 35 kW
|
SECONDA VISITA Impianti soggetti a
nuova ispezione
perché rilevate criticità
alla prima visita
|
€ 87,82
|
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 169,09
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 252,98
|
Generatori di calore inferiori a 35 kW
|
SECONDA VISITA Utente assente alla
prima visita di
controllo
|
€ 101,33
|
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 195,10
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 291,90
|
Generatori di calore inferiori a 35 kW
|
SECONDA VISITA Utente che rifiuta la
visita di controllo
(utente reticente)
|
€ 101,33
|
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 195,10
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 291,90
|
Precedenti disposizioni (prima dell'entrata in vigore del DPR 74/2013):
All. A - D.Lgs. 311/2006. Definizione del termine controlli sugli impianti: i controlli sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La frequenza degli interventi di manutenzione dipende, con questo ordine di priorità, dalle istruzioni tecniche prescritte :
• dall’ impresa installatrice dell’impianto;
• dal fabbricante dell’apparecchio (per caldaiette singole ad uso familiare la periodicità di solito è annuale);
• dalle normative UNI e CEI vigenti.
FREQUENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLE DITTE MANUTENTRICI ai sensi dell'All. L - D.Lgs. 311/2006
POTENZA NOMINALE
|
TIPO DI COMBUSTIBILE
E ANZIANITA'
|
TIPO DI GENERATORE
E UBICAZIONE
|
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
(rendimento di combustione)
|
TIPO DI MODELLO
(modello conforme all'allegato del D. Lgs. 311/2006)
|
Pn < 35 kW
|
Gas < 8 anni
|
Tipo C (tenuta stagna)
|
ogni 4 anni
|
ALL. G
|
Pn < 35 kW |
Gas < 8 anni |
Tipo B ESTERNO locali abitati
|
ogni 4 anni |
ALL. G |
Pn < 35 kW |
Gas < 8 anni |
Tipo B INTERNO locali abitati
|
ogni 2 anni |
ALL. G |
Pn < 35 kW |
Gas > 8 anni |
Qualsiasi
|
ogni 2 anni |
ALL. G |
Pn < 35 kW |
Liquido o solido |
Qualsiasi
|
1 volta all'anno |
ALL. G |
35 ≤ Pn < 350 kW |
Qualsiasi |
Qualsiasi
|
1 volta all'anno |
ALL. F |
Pn ≥ 350 kW |
Qualsiasi |
Qualsiasi
|
2 volte all'anno |
ALL. F |
> SUPERIORE ≥ SUPERIORE O UGUALE Pn = POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE
< INFERIORE ≤ INFERIORE O UGUALE
SCADENZE TEMPORALI PER L’INVIO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO ALL’UCIT SRL
In occasione degli interventi il manutentore deve provvedere a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico da rilasciare al responsabile dell’impianto termico.
Il manutentore deve trasmettere in forma telematica all’UCIT S.r.l. l’ultimo rapporto di controllo tecnico ed il contributo con le seguenti scadenze temporali :
Periodicità rendimento di combustione
|
Potenza nominale del generatore di calore
|
Tipo di combustibile
|
Contributo all'UCIT (euro)*
|
1 volta ogni 4 anni (All. G) |
Pn < 35 kW |
qualsiasi |
13,10 |
ogni 2 anni (All. F - E) |
Pn ≥ 35 KW |
qualsiasi |
41,33 / 55,45 / 26,22 |
<INFERIORE ≥ SUPERIORE O UGUALE Pn= POTENZA NOMINALE
* tariffe in vigore dal 1° gennaio 2012, aggiornate il 1° ottobre 2013 con la variazione dell'aliquota IVA.
TARIFFE PER LE ISPEZIONI EFFETTUATE DALL’UCIT SRL*
Le tariffe relative ai controlli effettuati dall’U.C.I.T. sono le seguenti :
• per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW: € 67,55 (IVA inclusa);
• per gli impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW e fino a 350 kW: € 130,06 (IVA inclusa);
• per gli impianti con potenza superiore a 350 kW: € 194,59 (IVA inclusa).
SONO ESONERATI DAL VERSAMENTO DEI SUDDETTI CORRISPETTIVI I TITOLARI DEGLI IMPIANTI TERMICI CHE HANNO REGOLARMENTE PRESENTATO ALL'ORGANO PREPOSTO I MODELLI H, G e F e RELATIVI CONTRIBUTI SECONDO LE PERIODICITA' STABILITE; PRECEDENTEMENTE LA CONSEGNA DEGLI ALLEGATI H (ORA SOSTITUITI DAGLI ALLEGATI G) AVEVA CADENZA BIENNALE.
* tariffe in vigore dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2018, aggiornate il 1° ottobre 2013 con la variazione dell'aliquota IVA.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI STABILITI PER LA MANUTENZIONE E LE VERIFICHE DI IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kW
A CARICO DEL CITTADINO UTENTE
Affidare (stipulare un contratto) ad una ditta abilitata le attività periodiche per la manutenzione ed il controllo dell’impianto termico ;
Sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico (modello G) ed il rapporto di prova al termine delle procedure di controllo effettuate dal proprio manutentore o dall’ispettore pubblico ;
Effettuare la compilazione iniziale del libretto (nelle parti di competenza) ;
Tenere sempre a disposizione il libretto di impianto per i controlli che effettua l’ente ;
Rispettare l’orario ed il periodo annuale di esercizio e mantenere la temperatura entro il limite di 20 C°/+ 2C° di tolleranza.
A CARICO DEL MANUTENTORE
Preavvisare circa la data e l’ora della manutenzione e controllo che dovrà avvenire secondo le periodicità stabilite dalle norme di legge.
Controllare :
• le caratteristiche di ventilazione del locale, i dispositivi di sicurezza relativi al gas ;
• la funzionalità dell’apparecchio e la regolarità di accensione e del funzionamento ;
• l’evacuazione dei fumi con verifica del tiraggio ed i dispositivi di sicurezza relativi all’acqua ;
• la taratura del bruciatore principale, i raccordi di collegamento degli apparecchi a gas.
Pulire il bruciatore principale, il bruciatore pilota (se esistente), lo scambiatore lato fumi.
Regolare la portata termica (se necessario). Verificare lo stato della coibentazione e la funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.
Effettuare la prova periodica di combustione.
Il manutentore deve inoltre redigere e sottoscrivere il “Rapporto di controllo tecnico” (che deve essere sottoscritto anche dal cliente) ed annotare sul libretto le prove di combustione ed i risultati dei controlli.
Riscuotere il contributo a carico dell’utente e versarlo all’UCIT assieme al suddetto rapporto in forma telematica.
A CARICO DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE DI UDINE OVVERO DELL’UCIT SRL
(i controlli effettuati dall’Ente non sostituiscono le manutenzioni ed i controlli effettuati dalle ditte manutentrici)
• Controllare la documentazione allegata al libretto di centrale o di impianto;
• Effettuare la prova dei fumi, analizzando i valori rilevati dall’apposito strumento che misura e calcola il rendimento di combustione del generatore di calore;
• Verificare lo stato della coibentazione, dei canali da fumo, dei dispositivi di regolazione e controllo e del sistema di aerazione del locale in cui è installata la caldaia;
• Redigere e rilasciare al responsabile dell'impianto i documenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti (rapporto di prova).