PeriodicitàPRINCIPALI PERIODICITA' PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
1- PERIODICITA' PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLOPeriodicità ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa
vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili nè reperibili le istruzioni del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo; b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemidi regolazione della temperatura centrale e locale nei localiclimatizzati; c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto. 3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia e' trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo. TABELLA RIEPILOGATIVA
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POTENZA NOMINALE UTILE
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COMBUSTIBILE
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GENERATORE | CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ART. 8 DPR 74)
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MODELLO* | PERIODICITA' DI TRASMISSIONE ALL'ENTE *
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10 kW < Pu < 100 kW
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GAS | FIAMMA | Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74 Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3
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RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1)
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Pn < 35 kW: 4 anni Pn>= 35 kW: 2 anni
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Pu >= 100 kW
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GAS | FIAMMA | annuale come da norma UNI 8364-3
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RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1) | 2 anni
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10 kW < Pu < 100 kW | LIQUIDO O SOLIDO
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FIAMMA | Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74 Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3 | RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1) | Pn < 35 kW: 2 anni Pn >= 35 kW : 1 o 2 anni a seconda dell'Ente di riferimento
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Pu >= 100 kW | LIQUIDO O SOLIDO
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FIAMMA | annuale come da norma UNI 8364-3 | RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1) | 1 anno
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Dal 1° gennaio 2021 ricadono nella competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i comuni della Regione, con popolazione inferiore o superiore ai 40.000 abitanti e quindi anche le città di Pordenone, Trieste e Udine.
Dal 1° gennaio 2021 la modalità di invio all'ente del RCEE sono le stesse per tutti i territori, che accedono al catasto degli impianti termici tramite il portale www.ucit.fvg.it.
L'RCEE deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, da parte della ditta manutentrice, accreditata al portale, e contestualmente deve essere corrisposto il contributo, secondo gli importi e le tempistiche previsti dalla DGR FVG 799/2018.
La ditta manutentrice versa il contributo per conto dell'utente tramite l'utilizzo del portafoglio digitale, secondo la seguente tabella:
POTENZA DEL GENERATORE |
COMBUSTIBILE |
PERIODICITÀ |
IMPORTO |
Generatori di calore inferiori a 35 kW |
GASSOSO |
48 MESI |
€ 13 |
Generatori di calore da 35 a 350 kW |
24 MESI |
€ 40 |
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Generatori di calore superiori a 350 kW |
24 MESI |
€ 55 |
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Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo |
24 MESI |
€ 25 |
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Generatori di calore inferiori a 35 kW |
LIQUIDO O SOLIDO |
24 MESI |
€ 13 |
Generatori di calore da 35 a 350 kW |
12 MESI |
€ 40 |
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Generatori di calore superiori a 350 kW |
12 MESI |
€ 55 |
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Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo |
12 MESI |
€ 25 |
POTENZA E TIPOLOGIA DEL GENERATORE |
PERIODICITÀ |
IMPORTO |
Teleriscaldamento: sottostazione con potenza inferiore a 35 kW |
48 MESI |
€ 13 |
Teleriscaldamento: sottostazione con potenza superiore a 35 kW |
48 MESI |
€ 110 |
Microcogenerazione |
24 MESI |
€ 55 |
Gli importi così corrisposti sono esclusi dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972. Per dimostrare l'avvenuto pagamento l'utente finale potrà esibire la fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla ditta manutentrice, e controllare attraverso la funzione "Visualizza impianti cittadino" l'avvenuta registrazione. Sull'RCEE cartaceo può essere apposta la dicitura "BOLLINO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE".
Per gli impianti di climatizzazione estiva la delibera della giunta regionale non ha previsto contribuzione, ma permangono gli obblighi di trasmissione del RCEE Tipo2 previsti dal DPR 74/2013, allegato A.
Solamente fino al 30/06/2021, e limitatamente al territorio del comune di Pordenone, non è prevista contribuzione per la registrazione degli RCEE tipo1.
Costo Visita Ispettiva – territorio di competenza della Regione FVG |
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POTENZA DEL GENERATORE |
TIPOLOGIA |
IMPORTO |
Generatori di calore inferiori a 35 kW
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PRIMA VISITA |
€ 120 |
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
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€ 180 |
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Generatori di calore superiori a 350 kW
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€ 250 |
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Generatori di calore inferiori a 35 kW
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SECONDA VISITA Impianti soggetti a nuova ispezione perché rilevate criticità alla prima visita
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€ 156 |
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
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€ 234 |
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Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 325 |
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Generatori di calore inferiori a 35 kW
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SECONDA VISITA Utente assente alla prima visita di controllo |
€ 180 |
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 270 |
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 375 |
|
Generatori di calore inferiori a 35 kW
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SECONDA VISITA Utente che rifiuta la visita di controllo (utente reticente) |
€ 180 |
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 270 |
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 375 |
Anche a seguito dell'entrata in vigore della DGR 799/2018, ovvero dopo il 1° maggio 2018 e fino al 31 dicembre 2020 sul territorio del Comune di Udine periodicità e tariffe sono diversificate, con l'invio all'Ucit del RCEE da parte del manutentore, con l'applicazione del bollino secondo le tariffe seguenti (per chiarezza si ricorda che tale sistema era valido fino al 30.04.2018 per tutti i comuni delle Province di Udine e Gorizia) :
* APPLICAZIONE DEI BOLLINI E TRASMISSIONE RCEE1 ALL'ENTE
Pn < 35 kW (tutti i tipi di combutibile)
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Pn < 35 kW (combustibile liquido o solido)
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35 kW <= Pn < 100 kW (combustibile metano o GPL)
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35 kW <= Pn < 100 kW (combustibile liquido o solido)
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Pn > = 100 kW (combustibile metano o GPL)
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Pn >= 100 kW (combustibile liquido o solido)
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RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 4 anni con BOLLINO G
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RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni. Il BOLLINO G si applica solo allo scadere del quadriennio
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RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni con BOLLINO F1 (o bollino E per generatori successivi al primo nelle centrali termiche)
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RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni con BOLLINO F1 (o bollino E per generatori successivi al primo nelle centrali termiche) | RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni con BOLLINO F1 o F2 (a seconda della potenza del generatore) o E (per generatori successivi al primo nelle centrali termiche) | RCEE1 da trasmettere ogni anno. Il BOLLINO F1 o F2 (a seconda della potenza del generatore) o E (per generatori successivi al primo nelle centrali termiche) si trasmette solo allo scadere del biennio
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Pu = POTENZA NOMINALE UTILE Pn = POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE
BOLLINI: POTENZE E TARIFFE
La contribuzione all'ente rimane invariata:
BOLLINO G
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Pn < 35 kW
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13,10 €
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BOLLINO F1
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35 <= Pn < 350 kW
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41,33 €
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BOLLINO F2
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Pn >= 350 kW | 55,45 €
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BOLLINO E
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generatori successivi al primo nelle centrali termiche (in abbinamento al Bollino F1 o F2)
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26,22 €
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Costo Visita Ispettiva – territorio di competenza del Comune di UDINE |
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POTENZA DEL GENERATORE |
TIPOLOGIA |
IMPORTO |
Generatori di calore inferiori a 35 kW
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PRIMA VISITA |
€ 67,55 |
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
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€ 130,06 |
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Generatori di calore superiori a 350 kW
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€ 194,59 |
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Generatori di calore inferiori a 35 kW
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SECONDA VISITA Impianti soggetti a nuova ispezione perché rilevate criticità alla prima visita
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€ 87,82 |
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
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€ 169,09 |
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Generatori di calore superiori a 350 kW
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€ 252,98 |
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Generatori di calore inferiori a 35 kW
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SECONDA VISITA Utente assente alla prima visita di controllo |
€ 101,33 |
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 195,10 |
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Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 291,90 |
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Generatori di calore inferiori a 35 kW
|
SECONDA VISITA Utente che rifiuta la visita di controllo (utente reticente) |
€ 101,33 |
Generatori di calore da 35 a 350 Kw
|
€ 195,10 |
|
Generatori di calore superiori a 350 kW
|
€ 291,90 |
Precedenti disposizioni (prima dell'entrata in vigore del DPR 74/2013):
POTENZA NOMINALE |
TIPO DI COMBUSTIBILE E ANZIANITA' |
TIPO DI GENERATORE E UBICAZIONE |
CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (rendimento di combustione)
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TIPO DI MODELLO (modello conforme all'allegato del D. Lgs. 311/2006)
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Pn < 35 kW
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Gas < 8 anni
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Tipo C (tenuta stagna)
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ogni 4 anni
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ALL. G
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Pn < 35 kW | Gas < 8 anni | Tipo B ESTERNO locali abitati
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ogni 4 anni | ALL. G |
Pn < 35 kW | Gas < 8 anni | Tipo B INTERNO locali abitati
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ogni 2 anni | ALL. G |
Pn < 35 kW | Gas > 8 anni | Qualsiasi
|
ogni 2 anni | ALL. G |
Pn < 35 kW | Liquido o solido | Qualsiasi
|
1 volta all'anno | ALL. G |
35 ≤ Pn < 350 kW | Qualsiasi | Qualsiasi
|
1 volta all'anno | ALL. F |
Pn ≥ 350 kW | Qualsiasi | Qualsiasi
|
2 volte all'anno | ALL. F |
Periodicità rendimento di combustione |
Potenza nominale del generatore di calore |
Tipo di combustibile |
Contributo all'UCIT (euro)* |
1 volta ogni 4 anni (All. G) | Pn < 35 kW | qualsiasi | 13,10 |
ogni 2 anni (All. F - E) | Pn ≥ 35 KW | qualsiasi | 41,33 / 55,45 / 26,22 |
<INFERIORE ≥ SUPERIORE O UGUALE Pn= POTENZA NOMINALE
* tariffe in vigore dal 1° gennaio 2012, aggiornate il 1° ottobre 2013 con la variazione dell'aliquota IVA.
TARIFFE PER LE ISPEZIONI EFFETTUATE DALL’UCIT SRL*
Le tariffe relative ai controlli effettuati dall’U.C.I.T. sono le seguenti :
• per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW: € 67,55 (IVA inclusa);
• per gli impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW e fino a 350 kW: € 130,06 (IVA inclusa);
• per gli impianti con potenza superiore a 350 kW: € 194,59 (IVA inclusa).
SONO ESONERATI DAL VERSAMENTO DEI SUDDETTI CORRISPETTIVI I TITOLARI DEGLI IMPIANTI TERMICI CHE HANNO REGOLARMENTE PRESENTATO ALL'ORGANO PREPOSTO I MODELLI H, G e F e RELATIVI CONTRIBUTI SECONDO LE PERIODICITA' STABILITE; PRECEDENTEMENTE LA CONSEGNA DEGLI ALLEGATI H (ORA SOSTITUITI DAGLI ALLEGATI G) AVEVA CADENZA BIENNALE.
* tariffe in vigore dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2018, aggiornate il 1° ottobre 2013 con la variazione dell'aliquota IVA.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI STABILITI PER LA MANUTENZIONE E LE VERIFICHE DI IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kW
A CARICO DEL CITTADINO UTENTE
Affidare (stipulare un contratto) ad una ditta abilitata le attività periodiche per la manutenzione ed il controllo dell’impianto termico ;
Sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico (modello G) ed il rapporto di prova al termine delle procedure di controllo effettuate dal proprio manutentore o dall’ispettore pubblico ;
Effettuare la compilazione iniziale del libretto (nelle parti di competenza) ;
Tenere sempre a disposizione il libretto di impianto per i controlli che effettua l’ente ;
Rispettare l’orario ed il periodo annuale di esercizio e mantenere la temperatura entro il limite di 20 C°/+ 2C° di tolleranza.
A CARICO DEL MANUTENTORE
Preavvisare circa la data e l’ora della manutenzione e controllo che dovrà avvenire secondo le periodicità stabilite dalle norme di legge.
Controllare :
• le caratteristiche di ventilazione del locale, i dispositivi di sicurezza relativi al gas ;
• la funzionalità dell’apparecchio e la regolarità di accensione e del funzionamento ;
• l’evacuazione dei fumi con verifica del tiraggio ed i dispositivi di sicurezza relativi all’acqua ;
• la taratura del bruciatore principale, i raccordi di collegamento degli apparecchi a gas.
Pulire il bruciatore principale, il bruciatore pilota (se esistente), lo scambiatore lato fumi.
Regolare la portata termica (se necessario). Verificare lo stato della coibentazione e la funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.
Effettuare la prova periodica di combustione.
Il manutentore deve inoltre redigere e sottoscrivere il “Rapporto di controllo tecnico” (che deve essere sottoscritto anche dal cliente) ed annotare sul libretto le prove di combustione ed i risultati dei controlli.
Riscuotere il contributo a carico dell’utente e versarlo all’UCIT assieme al suddetto rapporto in forma telematica.
A CARICO DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE DI UDINE OVVERO DELL’UCIT SRL
(i controlli effettuati dall’Ente non sostituiscono le manutenzioni ed i controlli effettuati dalle ditte manutentrici)
• Controllare la documentazione allegata al libretto di centrale o di impianto;
• Effettuare la prova dei fumi, analizzando i valori rilevati dall’apposito strumento che misura e calcola il rendimento di combustione del generatore di calore;
• Verificare lo stato della coibentazione, dei canali da fumo, dei dispositivi di regolazione e controllo e del sistema di aerazione del locale in cui è installata la caldaia;
• Redigere e rilasciare al responsabile dell'impianto i documenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti (rapporto di prova).