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8. L’ISPEZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO È OBBLIGATORIA? COSA SUCCEDE SE IL RESPONSABILE IMPIANTO NON NE CONSENTE LA REALIZZAZIONE?

8. L’ISPEZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO È OBBLIGATORIA? COSA SUCCEDE SE IL RESPONSABILE IMPIANTO NON NE CONSENTE LA REALIZZAZIONE?

Sì, l’ispezione è obbligatoria.

Nei casi di indisponibilità da parte del responsabile impianto, le disposizioni regionali prevedono le seguenti condizioni:

1.    Nel caso in cui il controllo non possa essere effettuato per causa imputabile al responsabile impianto, ad esclusione di gravi e giustificati motivi, U.C.I.T. s.r.l. è tenuta a pianificare una nuova ispezione con addebito a carico del responsabile impianto, a titolo di rimborso per la prima mancata ispezione, di un corrispettivo pari al costo della tariffa corrispondente alla potenza del generatore da controllare, maggiorata del 50%. 

2.    Qualora l’ispettore non venga messo in condizione di effettuare il controllo ispettivo completo, a causa della mancanza delle condizioni di sicurezza per negligenza imputabile al responsabile impianto, l’ispettore effettua una verifica parziale e riporta nel verbale di ispezione le motivazioni che non hanno permesso il completo controllo, dichiarando il controllo negativo, con necessità di programmazione di seconda visita ispettiva. 

3.    Qualora il responsabile impianto neghi all’ispettore incaricato l’accesso all’impianto termico, è inoltrata formale diffida tramite il Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L’Autorità competente può altresì chiedere all’azienda distributrice del gas la sospensione dell’erogazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”, ferme restando le responsabilità ai sensi dell’art. 340 del codice penale. 

4.    Nei casi di cui ai commi 2 e 3, U.C.I.T. s.r.l. provvede a segnalare l’impianto alle Autorità competenti in materia di sicurezza per le spettanti verifiche e al responsabile impianto, per la seconda ispezione, è addebitato l’onere previsto per la fascia di potenza del generatore controllato, maggiorata del 50%.

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