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10. HO DISMESSO IL GENERATORE DI CALORE: DEVO COMUNICARE QUALCOSA?

10. HO DISMESSO IL GENERATORE DI CALORE: DEVO COMUNICARE QUALCOSA?

Il generatore di calore può essere considerato non attivo qualora si provveda alla chiusura delle utenze (gas/energia elettrica) che ne consentono l’alimentazione ed il funzionamento o, in alternativa, qualora vi sia un intervento documentato (dichiarazione di assunzione responsabilità) del centro assistenza che ne dichiara la disattivazione.

In qualsiasi caso, qualora si verifichino le condizioni sopra descritte, la documentazione attestante lo stato di fatto dovrà sempre essere, e rimanere, allegata al libretto di impianto.

A partire dal 1° gennaio 2021 la dismissione del generatore deve essere anche comunicata ad UCIT tramite il MODELLO C  così come previsto dall’art. 16 delle disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici  per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria approvate dalla Giunta regionale il 30.12.2020, e che prevede:

Art. 16 Impianti termici o generatori disattivati
1.Sono considerati impianti termici o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico o il generatore non può funzionare o non collegati ad una fonte di energia.
2.La disattivazione deve essere effettuata, da personale dell’azienda distributrice del combustibile o da personale abilitato ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.
3.I responsabili degli impianti termici comunicano la disattivazione dell’intero impianto o di singoli generatori, trasmettendo a U.C.I.T. s.r.l., anche per il tramite del manutentore o del Terzo Responsabile, entro 30 giorni, il modello C debitamente compilato. Una copia del modello C è allegata al libretto d’impianto cartaceo.
4.Gli impianti disattivati non sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) delle disposizioni regionali.
5.L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo RCEE a U.C.I.T. s.r.l..

UCIT potrà comunque effettuare controlli che attestino la conformità della situazione.

In tutti gli altri casi che non rientrano fra quanto sopra descritto, è necessario mantenere efficiente e, pertanto, manutenuto, ai sensi dei disposti di legge in vigore, il generatore di calore.

 

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