Begin main content

Mission - Chi Siamo

U.C.I.T. S.r.l. (di seguito “UCIT” o la “Società”) è stata costituita il 24 marzo 2006 per svolgere per conto della Provincia di Udine e del Comune di Udine il servizio di controllo degli impianti termici nella forma definita in "house providing"; in origine le quote societarie erano detenute nella misura del 77,78% dalla Provincia di Udine e del 22,22% dal Comune di Udine.
Nell’anno 2013 anche la Provincia di Gorizia ha aderito a questa tipologia di gestione organizzativa, per l’attività di competenza in materia di accertamento ed ispezione degli impianti termici, ed ha deliberato l’entrata nella compagine sociale di UCIT.


Dal 1° gennaio 2017, a seguito della riforma degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (nel seguito “Regione FVG” o “Amministrazione regionale”) di cui alla L.R. 26/2014, l’Amministrazione regionale è subentrata ex lege nella proprietà delle quote detenute dalla Provincia di Udine e dalla Provincia di Gorizia  - Delibera di Giunta Regionale n. 131-2017 - .


Con la L.R. 9 agosto 2018, n. 20, UCIT è Agente Contabile per la riscossione delle tariffe, per i contributi a carico degli utenti, ai sensi dei disposti di cui all’art. 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 74 del 2013.


La Società ha svolto la funzione di controllo e accertamento su tutto il territorio regionale, ad eccezione dei Comuni di Trieste e Pordenone, che sono rimaste autorità indipendenti fino al 31 dicembre 2020.


Ai sensi della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 come modificata dall’art. 88 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13, in combinato disposto con l’art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 come modificata dal suddetto art. 88 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la competenza è stata estesa a tutto il territorio regionale; alla luce di tale intervento normativo, il catasto degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli edifici è unico ed esteso a tutto il territorio regionale, con eguale regolamentazione territoriale ed anche con parità di contribuzione a carico dei responsabili impianto.


Proprio per permettere la migliore attuazione della disciplina di cui alla L.R. 11 ottobre 2012, n. 19, con la DGR n. 2018 del 30 dicembre 2020, la Regione FVG, ha emanato le “Disposizioni per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria”; tali disposizioni regionali sono entrate in vigore con il giorno 01 gennaio 2021.

Con atto di data 13 dicembre 2022, il Socio Regione FVG, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 5 agosto 2022, n. 13 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1577 del 20 ottobre 2022, ha acquisito la partecipazione sociale di nominali euro 6.000,00 corrispondente al 20% del capitale sociale di UCIT di proprietà del Comune di Udine.
Pertanto, espletati gli adempimenti di cui all’art. 2470, Cod. Civ., con decorrenza 16 dicembre 2022, la compagine societaria di UCIT è costituita dal Socio unico Regione FVG.

Con la L.R. 29 novembre 2022, n. 18 recante “Disposizioni regionali per la transizione energetica”, in un’ottica di sviluppo delle politiche ambientali e di transizione energetica, l’Amministrazione regionale ha disposto la trasformazione della Società in FVG Energia S.p.A. prevedendo un significativo ampliamento delle attività e delle competenze.
 

La legge 10 del 1991 stabilisce che i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province, per la restante parte del territorio, debbano effettuare i controlli relativi al rendimento di combustione degli impianti termici e debbano poi verificare, alle cadenze stabilite, l’osservanza delle norme, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica. L'organismo incaricato provvede annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alla norma di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico. Ogni titolare di impianto termico deve far effettuare da una Ditta abilitata la manutenzione e la prova di rendimento di combustione del generatore di calore. Il manutentore deve trasmettere all'Ucit in via telematica il "rapporto di controllo tecnico" per tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, compresi quelli funzionanti con combustibili solidi e quelli superiori ai 35 KW. Sono assoggettati ai controlli ed alle manutenzioni anche gli apparecchi che con la legge 412/93 non erano considerati impianti termici (stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacque unifamiliari) quando la somma della potenza nominale del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (le verifiche degli impianti con combustibili solidi e quelli appena citati restano sospese in attesa dell'entrata in vigore dei decreti Presidenziali di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs. 192/05).

Ucit S.r.l. quindi esegue sugli impianti termici il controllo del rendimento di combustione del generatore di calore, verifica lo stato delle coibentazioni, gli eventuali dispositivi di controllo, l’areazione dei locali, il libretto di impianto o di centrale e la documentazione allegata ai medesimi, l'idoneità dei locali in cui sono state installate le caldaie, le condizioni dei canali di fumo, l'indice di fumosità delle caldaie funzionanti a combustibile liquido. Ai cittadini viene rilasciato un apposito rapporto sul quale vengono annotate le eventuali irregolarità riscontrate sulle componentistiche dell'impianto termico.

Ogni verificatore della società è dunque dotato di attrezzatura per l’analisi di combustione e delle attrezzature per perare gli interventi previsti sugli impianti.

Ucit S.r.l. ha una esperienza che proviene da oltre 108.000 impianti visitati, da oltre circa 500.000 generatori codificati.

L’attività di Ucit S.r.l è importante dunque perché permette ai cittadini di avere impianti più sicuri e minori consumi di combustibile e una professionalità degli operatori sempre più elevata.


Attività:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO SUL TERRITORIO DEI SOCI E PER CONTO DEGLI STESSI, CHE NE MANTENGONO LA TITOLARITA', DELLA ATTIVITA' FINALIZZATE A:
1) CONTROLLI NECESSARI AD ACCERTARE L'EFFETTIVO STATO DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 31, COMMA 3, DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
2) ACCERTAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZE A GAS AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DELLE EMANAZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS;
3) ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' ALLE NORME VIGENTI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE;
4) VERIFICHE IN MATERIA ENERGETICA.
LA SOCIETA':
- POTRA' ESCLUSIVAMENTE COMPIERE LE OPERAZIONI ED ASSUMERE LE INIZIATIVE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NEL RISPETTO DELLE LIMITAZIONI EVENTUALMENTE PREVISTE DA LEGGI SPECIALI;
- DOVRA' OPERARE ESCLUSIVAMENTE PER I SOCI E NON POTRA' SVOLGERE PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, NE' IN AFFIDAMENTO DIRETTO, NE' CON GARA.

Lo STATUTO  della società è stato modificato e integrato con delibera della Giunta Regionale n. 1437 del 28 luglio 2017  per l'adeguamento alle nuove disposizioni normative entrate in vigore con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Ai sensi dell'art. 14 dello STATUTO, i soci approvano in via preventiva il bilancio previsionale e il programma annuale delle attività di controllo; il piano industriale pluriennale; le tariffe applicabili.

Ai sensi dell'art. 30 dello STATUTO gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede a redigere il progetto del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.
Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 15, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) nei casi previsti dalla legge. Lo schema di bilancio di esercizio deve essere trasmesso ai soci entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

La società opera fin dalla sua costituzione in forza di un CONTRATTO DI SERVIZIO sottoscritto con gli Enti Soci. Il contratto di servizio è stato rinnovato con la Provincia di Udine e il Comune di Udine nell'anno 2011 e sottoscritto per la prima volta con la Provincia di Gorizia nel 2012. 

Nel 2016 il Comune di Udine ha sottoscritto un nuovo contratto di servizio .

I contratti hanno validità di 5 anni e sono rinnovabili a scadenza. Nel 2017, l'Ente Regionale ha rinnovato il contratto per il territorio della ex provincia di Gorizia.

Deliberazione del Consiglio Provinciale di Udine del 27/04/2011 n. 12  e allegato Schema di Contratto di Servizio .

Delibera della Giunta Regionale n. 1933 del 06/10/2017  e allegato Schema di contratto di servizio .

A partire dall'anno 2018, la Giunta Regionale Fvg con delibera n. 977/2018  del 20.04.2018, a seguito dell'introduzione delle nuove tariffe a carico degli utenti e l'estensione dal 1° maggio del servizio a tutti i territori di sua competenza, ha approvato una convenzione  che, oltre alla gestione del servizio, delega le funzioni amministrative per la riscossione dei contributi a carico degli utenti a Ucit srl.

 



angolo