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Periodicità

PRINCIPALI PERIODICITA' PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

1- PERIODICITA' PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

2- PERIODICITA' E TARIFFE PER LA TRASMISSIONE ALL'UCIT DEL RCEE PER IL TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA REGIONALE COMPRESI I COMUNI DI PORDENONE, TRIESTE E UDINE DAL 01/01/2021*

3- PERIODICITA' E TARIFFE PER LA TRASMISSIONE ALL'UCIT DEL RCEE PER IL COMUNE DI UDINE* FINO AL 31/12/2020


1- PERIODICITA' PER LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

Periodicità ai sensi del  D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74:

Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa
vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu' disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili nè reperibili le istruzioni del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemidi regolazione della temperatura centrale e locale nei localiclimatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'Allegato A del presente decreto.
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto e' rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia e' trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.


TABELLA RIEPILOGATIVA 

 POTENZA NOMINALE UTILE
COMBUSTIBILE
 GENERATORE  CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ART. 8 DPR 74)
 MODELLO*  PERIODICITA' DI TRASMISSIONE ALL'ENTE *
 10 kW < Pu < 100 kW
 GAS  FIAMMA Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74                            Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3
 RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1)
Pn < 35 kW:  4 anni                Pn>= 35 kW: 2 anni
 Pu >= 100 kW
 GAS  FIAMMA annuale come da norma UNI 8364-3
  RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1)  2 anni
 10 kW < Pu < 100 kW  LIQUIDO O SOLIDO
 FIAMMA Pu < 35 kW: come da art. 7 DPR 74                           Pu >= 35 kW: annuale come da norma UNI 8364-3   RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1)  Pn < 35 kW: 2 anni             Pn >= 35 kW : 1 o 2 anni a seconda dell'Ente di riferimento
 Pu >= 100 kW  LIQUIDO O SOLIDO
 FIAMMA annuale come da norma UNI 8364-3   RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 (RCEE1)  1 anno




2- PERIODICITA' E TARIFFE PER LA TRASMISSIONE ALL'UCIT DEL RCEE PER IL TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA REGIONALE*

Dal 1° gennaio 2021 ricadono nella competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i comuni della Regione, con popolazione inferiore o superiore ai 40.000 abitanti e quindi anche le città di Pordenone, Trieste e Udine. 

Dal 1° gennaio 2021 la modalità di invio all'ente del RCEE sono le stesse per tutti i territori, che accedono al catasto degli impianti termici tramite il portale www.ucit.fvg.it.  

L'RCEE deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, da parte della ditta manutentrice, accreditata al portale, e contestualmente deve essere corrisposto il contributo, secondo gli importi e le tempistiche previsti dalla DGR FVG 799/2018.

La ditta manutentrice versa il contributo per conto dell'utente tramite l'utilizzo del portafoglio digitale, secondo la seguente tabella:

 POTENZA DEL GENERATORE

COMBUSTIBILE

PERIODICITÀ

IMPORTO

Generatori di calore inferiori a 35 kW

GASSOSO

48 MESI

€ 13

Generatori di calore da 35 a 350 kW

24 MESI

€ 40

Generatori di calore superiori a 350 kW

24 MESI

€ 55

Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo

24 MESI

€ 25

Generatori di calore inferiori a 35 kW

LIQUIDO O SOLIDO

24 MESI

€ 13

Generatori di calore da 35 a 350 kW

12 MESI

€ 40

Generatori di calore superiori a 350 kW

12 MESI

€ 55

Centrali termiche per i generatori di calore superiori a 35 kW successivi al primo

12 MESI

€ 25

POTENZA E TIPOLOGIA DEL GENERATORE

PERIODICITÀ

IMPORTO

Teleriscaldamento: sottostazione con potenza inferiore a 35 kW

48 MESI

€ 13

Teleriscaldamento: sottostazione con potenza superiore a 35 kW

48 MESI

€ 110

Microcogenerazione

24 MESI

€ 55

 

Gli importi così corrisposti sono esclusi dall'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972. Per dimostrare l'avvenuto pagamento l'utente finale potrà esibire la fattura o ricevuta fiscale rilasciata dalla ditta manutentrice, e controllare attraverso la funzione "Visualizza impianti cittadino" l'avvenuta registrazione. Sull'RCEE cartaceo può essere apposta la dicitura "BOLLINO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE".

Per gli impianti di climatizzazione estiva la delibera della giunta regionale non ha previsto contribuzione, ma permangono gli obblighi di trasmissione del RCEE Tipo2  previsti dal DPR 74/2013, allegato A.

Solamente fino al 30/06/2021, e limitatamente al territorio del comune di Pordenone, non è prevista contribuzione per la registrazione degli RCEE tipo1.

 

TARIFFE PER LE VISITE ISPETTIVE

Costo Visita Ispettiva – territorio di competenza della Regione FVG

POTENZA DEL GENERATORE

TIPOLOGIA

IMPORTO

 

Generatori di calore inferiori a 35 kW

 

 

 

 

 

PRIMA VISITA

€ 120

 

Generatori di calore da 35 a 350 Kw

 

€ 180

 

Generatori di calore superiori a 350 kW

 

€ 250

 

Generatori di calore inferiori a 35 kW

 

 

SECONDA VISITA Impianti soggetti a

nuova ispezione

perché rilevate criticità

alla prima visita

 

€ 156

 

Generatori di calore da 35 a 350 Kw

 

€ 234

 

Generatori di calore superiori a 350 kW

 

€ 325

 

Generatori di calore inferiori a 35 kW

 

 

 

SECONDA VISITA Utente assente alla

prima visita di

controllo

€ 180

 

Generatori di calore da 35 a 350 Kw

 

€ 270

 

Generatori di calore superiori a 350 kW

 

€ 375

 

Generatori di calore inferiori a 35 kW

 

 

 

SECONDA VISITA Utente che rifiuta la

visita di controllo

(utente reticente)

€ 180

 

Generatori di calore da 35 a 350 Kw

 

€ 270

 

Generatori di calore superiori a 350 kW

 

€ 375

 

 


3- PERIODICITA' E TARIFFE PER LA TRASMISSIONE ALL'UCIT DEL RCEE PER IL COMUNE DI UDINE* FINO AL 31/12/2020

Anche a seguito dell'entrata in vigore della DGR 799/2018, ovvero dopo il 1° maggio 2018 e fino al 31 dicembre 2020 sul territorio del Comune di Udine periodicità e tariffe sono diversificate, con l'invio all'Ucit del RCEE da parte del manutentore, con l'applicazione del bollino secondo le tariffe seguenti (per chiarezza si ricorda che tale sistema era valido fino al 30.04.2018 per tutti i comuni delle Province di Udine e Gorizia) : 

* APPLICAZIONE DEI BOLLINI E TRASMISSIONE RCEE1 ALL'ENTE

 Pn < 35 kW (tutti i tipi di combutibile)
 Pn < 35 kW (combustibile liquido o solido)
 35 kW <= Pn < 100 kW (combustibile metano o GPL)
 35 kW <= Pn < 100 kW (combustibile liquido o solido)
 Pn > = 100 kW (combustibile metano o GPL)
 Pn >= 100 kW (combustibile liquido o solido)
RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 4 anni con BOLLINO G
RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni. Il BOLLINO G si applica solo allo scadere del quadriennio
RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni con BOLLINO F1 (o bollino E per generatori successivi al primo nelle centrali termiche)
 RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni con BOLLINO F1 (o bollino E per generatori successivi al primo nelle centrali termiche)  RCEE1 da trasmettere almeno 1 volta ogni 2 anni con BOLLINO F1 o F2 (a seconda della potenza del generatore) o E (per generatori successivi al primo nelle centrali termiche)  RCEE1 da trasmettere ogni anno. Il BOLLINO F1 o F2 (a seconda della potenza del generatore) o E (per generatori successivi al primo nelle centrali termiche) si trasmette solo allo scadere del biennio

  Pu = POTENZA NOMINALE UTILE              Pn = POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE            

BOLLINI: POTENZE E TARIFFE

La contribuzione all'ente rimane invariata: 

BOLLINO G
 Pn < 35 kW
 13,10 €
BOLLINO F1
 35 <= Pn < 350 kW
 41,33 €
BOLLINO F2
 Pn >= 350 kW  55,45 €
BOLLINO E
 generatori successivi al primo nelle centrali termiche (in abbinamento al Bollino F1 o F2)
 26,22 €
   Pn = POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE

 

TARIFFE PER LE VISITE ISPETTIVE

Costo Visita Ispettiva – territorio di competenza del Comune di UDINE

POTENZA DEL GENERATORE

TIPOLOGIA

IMPORTO

 

Generatori di calore inferiori a 35 kW

 

 

 

 

 

PRIMA VISITA

€ 67,55

 

Generatori di calore da 35 a 350 Kw

 

€ 130,06

 

Generatori di calore superiori a 350 kW

 

€ 194,59

 

Generatori di calore inferiori a 35 kW

 

 

SECONDA VISITA Impianti soggetti a

nuova ispezione

perché rilevate criticità

alla prima visita

 

€ 87,82

 

Generatori di calore da 35 a 350 Kw

 

€ 169,09

 

Generatori di calore superiori a 350 kW

 

€ 252,98

 

Generatori di calore inferiori a 35 kW

 

 

 

SECONDA VISITA Utente assente alla

prima visita di

controllo

€ 101,33

 

Generatori di calore da 35 a 350 Kw

 

€ 195,10

 

Generatori di calore superiori a 350 kW

 

€ 291,90

 

Generatori di calore inferiori a 35 kW

 

 

 

SECONDA VISITA Utente che rifiuta la

visita di controllo

(utente reticente)

€ 101,33

 

Generatori di calore da 35 a 350 Kw

 

€ 195,10

 

Generatori di calore superiori a 350 kW

 

€ 291,90

 



  


 



 

Precedenti disposizioni (prima dell'entrata in vigore del DPR 74/2013):

All. A - D.Lgs. 311/2006. Definizione del termine controlli sugli impianti: i controlli sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La frequenza degli interventi di manutenzione dipende, con questo ordine di priorità, dalle istruzioni tecniche prescritte :
• dall’ impresa installatrice dell’impianto;
• dal fabbricante dell’apparecchio (per caldaiette singole ad uso familiare la periodicità di solito è annuale);
• dalle  normative UNI e CEI vigenti.
FREQUENZA    DEI      CONTROLLI    DI   EFFICIENZA  ENERGETICA    DEGLI   IMPIANTI     TERMICI     DA   PARTE      DELLE  DITTE  MANUTENTRICI ai sensi dell'All. L - D.Lgs. 311/2006

POTENZA NOMINALE

TIPO DI COMBUSTIBILE

E ANZIANITA'

TIPO DI GENERATORE

E UBICAZIONE

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

(rendimento di combustione)

TIPO DI MODELLO

(modello conforme all'allegato del D. Lgs. 311/2006)

Pn < 35 kW
Gas < 8 anni
Tipo C (tenuta stagna)
ogni 4 anni
ALL. G
Pn < 35 kW Gas < 8 anni Tipo B ESTERNO locali abitati
ogni 4 anni ALL. G
Pn < 35 kW Gas < 8 anni Tipo B INTERNO locali abitati
ogni 2 anni ALL. G
Pn < 35 kW Gas > 8 anni Qualsiasi
ogni 2 anni ALL. G
Pn < 35 kW Liquido o solido Qualsiasi
1 volta all'anno ALL. G
35 ≤ Pn < 350 kW Qualsiasi Qualsiasi
1 volta all'anno ALL. F
Pn ≥ 350 kW Qualsiasi Qualsiasi
2 volte all'anno ALL. F
 > SUPERIORE                                    ≥ SUPERIORE O UGUALE                       Pn = POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE
< INFERIORE                                       ≤ INFERIORE O UGUALE

 

SCADENZE TEMPORALI PER L’INVIO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO TECNICO ALL’UCIT SRL
In occasione degli interventi  il manutentore deve provvedere a redigere e sottoscrivere  un  rapporto di controllo tecnico  da rilasciare al responsabile dell’impianto termico.
Il manutentore deve trasmettere in forma telematica all’UCIT S.r.l. l’ultimo rapporto di controllo tecnico ed il contributo con le seguenti scadenze temporali :

Periodicità rendimento di combustione
Potenza nominale del generatore di calore
Tipo di combustibile
Contributo all'UCIT (euro)*
1 volta ogni 4 anni (All. G) Pn < 35 kW qualsiasi 13,10
ogni 2 anni (All. F - E) Pn ≥ 35 KW qualsiasi 41,33 / 55,45 / 26,22

 <INFERIORE        ≥ SUPERIORE O UGUALE          Pn= POTENZA NOMINALE

* tariffe in vigore dal 1° gennaio 2012, aggiornate il 1° ottobre 2013 con la variazione dell'aliquota IVA.

 


TARIFFE PER LE ISPEZIONI EFFETTUATE DALL’UCIT SRL*
Le tariffe relative ai controlli effettuati dall’U.C.I.T. sono le seguenti : 
• per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW: € 67,55 (IVA inclusa);
• per gli impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW e fino a 350 kW: € 130,06 (IVA inclusa);
• per gli impianti con potenza superiore a 350 kW: € 194,59 (IVA inclusa).

SONO ESONERATI DAL VERSAMENTO DEI SUDDETTI CORRISPETTIVI I TITOLARI DEGLI IMPIANTI TERMICI CHE HANNO REGOLARMENTE PRESENTATO ALL'ORGANO PREPOSTO I MODELLI H, G e F e RELATIVI CONTRIBUTI SECONDO LE PERIODICITA' STABILITE; PRECEDENTEMENTE LA CONSEGNA DEGLI ALLEGATI H (ORA SOSTITUITI DAGLI ALLEGATI G) AVEVA CADENZA BIENNALE.

* tariffe in vigore dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2018, aggiornate il 1° ottobre 2013 con la variazione dell'aliquota IVA.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI STABILITI  PER LA MANUTENZIONE E LE VERIFICHE DI IMPIANTI TERMICI INFERIORI A 35 kW


A CARICO DEL CITTADINO UTENTE

Affidare (stipulare un contratto) ad una ditta abilitata le attività periodiche per la manutenzione ed il controllo dell’impianto termico ;
Sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico (modello G) ed il rapporto di prova al termine delle procedure di controllo effettuate dal proprio manutentore o dall’ispettore pubblico ;
Effettuare la compilazione iniziale del libretto (nelle parti di competenza) ;
Tenere sempre a disposizione  il libretto di impianto per i controlli che effettua l’ente ;
Rispettare l’orario  ed il periodo annuale di esercizio e mantenere la temperatura entro il limite di 20 C°/+ 2C°  di  tolleranza.

A CARICO DEL  MANUTENTORE

Preavvisare circa la data e l’ora della manutenzione e controllo che dovrà avvenire secondo le periodicità stabilite dalle norme di legge. 
Controllare :
• le caratteristiche di ventilazione del locale, i dispositivi di sicurezza relativi al gas ;
• la funzionalità dell’apparecchio e la regolarità di accensione e del funzionamento ;
• l’evacuazione dei fumi con verifica del tiraggio ed i dispositivi di sicurezza relativi all’acqua ;
• la taratura del bruciatore principale, i raccordi di collegamento degli apparecchi a gas.
Pulire il bruciatore principale, il bruciatore pilota (se esistente), lo scambiatore lato fumi.
Regolare la portata termica (se necessario). Verificare lo stato della coibentazione e la funzionalità  dei dispositivi di regolazione e controllo.
Effettuare la prova periodica di combustione.
Il manutentore deve inoltre redigere e sottoscrivere il “Rapporto di controllo tecnico” (che deve essere sottoscritto anche dal cliente) ed annotare  sul libretto le prove di combustione ed i risultati dei controlli. 
Riscuotere il contributo a carico dell’utente e versarlo all’UCIT assieme al suddetto rapporto in forma telematica.


A CARICO DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE DI UDINE OVVERO DELL’UCIT SRL

(i controlli effettuati dall’Ente non sostituiscono le manutenzioni ed i controlli effettuati dalle ditte manutentrici)

• Controllare la documentazione allegata al libretto di centrale o di impianto;
• Effettuare la  prova dei fumi, analizzando i valori rilevati dall’apposito strumento che misura e calcola il rendimento di combustione  del generatore di calore;
• Verificare lo stato della coibentazione, dei canali da fumo, dei dispositivi di regolazione e controllo e del sistema di aerazione del locale in cui è installata la caldaia; 

• Redigere e rilasciare al responsabile dell'impianto i documenti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti (rapporto di prova). 


angolo